Art. 26

Obbligo di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie

In vigore dal 30 gen 2020
Obbligo di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie In aggiunta alle informazioni prescritte dall’articolo 187, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, gli operatori di stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie registrano e conservano le seguenti informazioni: a) il numero di riconoscimento unico rilasciato dall’autorità competente allo stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie; b) il piano di biosicurezza dello stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie e prove della sua attuazione; c) la documentazione relativa alla manutenzione del sistema di trattamento delle acque reflue utilizzato nello stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie; d) la documentazione intesa a verificare l’efficacia del sistema di trattamento delle acque; e) il nome e l’indirizzo dei trasportatori che consegnano animali acquatici allo stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie; f) se del caso, qualsiasi altro documento che accompagna gli animali acquatici.
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