Art. 26
Obbligo di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie
In vigore dal 30 gen 2020
Obbligo di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie
In aggiunta alle informazioni prescritte dall’articolo 187, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, gli operatori di stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a lottare contro le malattie registrano e conservano le seguenti informazioni:
a)
il numero di riconoscimento unico rilasciato dall’autorità competente allo stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie;
b)
il piano di biosicurezza dello stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie e prove della sua attuazione;
c)
la documentazione relativa alla manutenzione del sistema di trattamento delle acque reflue utilizzato nello stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie;
d)
la documentazione intesa a verificare l’efficacia del sistema di trattamento delle acque;
e)
il nome e l’indirizzo dei trasportatori che consegnano animali acquatici allo stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie;
f)
se del caso, qualsiasi altro documento che accompagna gli animali acquatici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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