Art. 25
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti di acquacoltura confinati riconosciuti
In vigore dal 30 gen 2020
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti di acquacoltura confinati riconosciuti
In aggiunta alle informazioni prescritte dall’articolo 186, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, gli operatori di stabilimenti di acquacoltura confinati riconosciuti registrano e conservano le seguenti informazioni:
a)
il numero di riconoscimento unico rilasciato dall’autorità competente allo stabilimento di acquacoltura confinato;
b)
informazioni dettagliate sui movimenti verso lo stabilimento di acquacoltura confinato o in provenienza da tale stabilimento, compreso il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento di acquacoltura di origine o di destinazione di tutti gli animali di acquacoltura provenienti da o spediti a un altro stabilimento di acquacoltura;
c)
il nome e l’indirizzo dei trasportatori che consegnano animali di acquacoltura allo stabilimento di acquacoltura confinato o li raccolgono presso di esso;
d)
informazioni dettagliate sull’attuazione e sui risultati del piano di sorveglianza delle malattie di cui all’allegato I, parte 3, punto 2;
e)
i risultati delle prove cliniche e di laboratorio e degli esami post mortem ultimati in caso di aumento della mortalità o di sospetta presenza di malattie;
f)
se del caso, informazioni dettagliate sulla vaccinazione o sul trattamento degli animali di acquacoltura di cui all’allegato I, parte 3, punto 2, lettera c);
g)
informazioni dettagliate sull’isolamento o sulla quarantena degli animali di acquacoltura in entrata, le eventuali istruzioni dell’autorità competente per quanto riguarda l’isolamento e la quarantena e le pertinenti osservazioni effettuate durante il periodo di isolamento o di quarantena;
h)
il piano di biosicurezza dello stabilimento di acquacoltura confinato;
i)
se del caso, qualsiasi altro documento che accompagna gli animali di acquacoltura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2020:691:oj#art-25