Art. 27

Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di centri di depurazione riconosciuti

In vigore dal 30 gen 2020
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di centri di depurazione riconosciuti In aggiunta alle informazioni prescritte dall’articolo 186, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, gli operatori di centri di depurazione riconosciuti registrano e conservano le seguenti informazioni: a) il numero di riconoscimento unico rilasciato dall’autorità competente al centro di depurazione riconosciuto; b) il piano di biosicurezza del centro di depurazione riconosciuto e prove della sua attuazione; c) la documentazione relativa alla manutenzione del sistema di trattamento delle acque reflue utilizzato nel centro di depurazione riconosciuto; d) la documentazione intesa a verificare l’efficacia del sistema di trattamento delle acque; e) se del caso, qualsiasi altro documento che accompagna gli animali acquatici.
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