Art. 30

Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti di quarantena riconosciuti per animali di acquacoltura

In vigore dal 30 gen 2020
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti di quarantena riconosciuti per animali di acquacoltura In aggiunta alle informazioni prescritte dall’articolo 186, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, gli operatori di stabilimenti di quarantena riconosciuti per animali di acquacoltura registrano e conservano le seguenti informazioni: a) il numero di riconoscimento unico rilasciato dall’autorità competente allo stabilimento di quarantena riconosciuto per animali di acquacoltura; b) informazioni dettagliate sui movimenti verso lo stabilimento di quarantena riconosciuto, in particolare: i) il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento di acquacoltura di origine di tutti gli animali di acquacoltura provenienti da un altro stabilimento di acquacoltura; o ii) l’ubicazione dell’habitat in cui gli animali acquatici sono stati raccolti prima di essere spediti allo stabilimento di quarantena riconosciuto; c) informazioni dettagliate sui movimenti in provenienza dallo stabilimento di quarantena riconosciuto, in particolare: i) il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento di acquacoltura di destinazione; o ii) l’ubicazione dell’habitat in cui gli animali di acquacoltura sono stati rilasciati in natura; d) il nome e l’indirizzo dei trasportatori che consegnano animali acquatici allo stabilimento di quarantena riconosciuto o li raccolgono presso di esso; e) informazioni dettagliate sull’attuazione e sui risultati della sorveglianza delle malattie di cui all’allegato I, parte 8, punto 2; f) i risultati delle prove cliniche e di laboratorio, come pure degli esami post mortem di cui all’allegato I, parte 8, punto 2; g) le eventuali istruzioni dell’autorità competente per quanto riguarda le osservazioni effettuate durante il periodo di isolamento o di quarantena; h) il piano di biosicurezza dello stabilimento di quarantena riconosciuto e prove della sua attuazione; i) prove attestanti che i parametri ambientali nello stabilimento di quarantena riconosciuto favoriscono la manifestazione delle pertinenti malattie elencate o emergenti; j) se del caso, qualsiasi altro documento che accompagna gli animali acquatici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2020:691:oj#art-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo