Art. 31

Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti che tengono animali di acquacoltura di specie elencate che sono vettori in isolamento fino al momento in cui non sono più considerati tali

In vigore dal 30 gen 2020
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti che tengono animali di acquacoltura di specie elencate che sono vettori in isolamento fino al momento in cui non sono più considerati tali In aggiunta alle informazioni prescritte dall’articolo 186, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, gli operatori di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti che tengono animali di acquacoltura di specie elencate che sono vettori in isolamento fino al momento in cui non sono più considerati tali registrano e conservano le seguenti informazioni: a) il numero di riconoscimento unico rilasciato dall’autorità competente allo stabilimento di acquacoltura; b) informazioni dettagliate sui movimenti verso lo stabilimento di acquacoltura riconosciuto, in particolare: i) il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento di acquacoltura di origine di tutti gli animali di acquacoltura provenienti da un altro stabilimento di acquacoltura; o ii) l’ubicazione dell’habitat in cui gli animali acquatici sono stati raccolti prima di essere spediti allo stabilimento di acquacoltura riconosciuto; c) informazioni dettagliate sui movimenti in provenienza dallo stabilimento di acquacoltura riconosciuto, in particolare: i) il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento di acquacoltura di destinazione; o ii) in caso di movimenti verso l’ambiente naturale, informazioni dettagliate sull’habitat in cui gli animali di acquacoltura saranno rilasciati; d) il nome e l’indirizzo dei trasportatori che consegnano animali acquatici allo stabilimento di acquacoltura riconosciuto o li raccolgono presso di esso; e) informazioni dettagliate sull’attuazione e sui risultati della sorveglianza delle malattie di cui all’allegato I, parte 9, punto 2; f) i risultati delle prove cliniche e di laboratorio, come pure degli esami post mortem di cui all’allegato I, parte 9, punto 2; g) le eventuali istruzioni dell’autorità competente per quanto riguarda le osservazioni effettuate durante il periodo di isolamento di 90 giorni di cui all’allegato I, parte 9, punto 2; h) il piano di biosicurezza dello stabilimento di acquacoltura riconosciuto e prove della sua attuazione; i) se del caso, qualsiasi altro documento che accompagna gli animali acquatici.
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