Art. 33
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti che sono strutture aperte in cui sono detenuti animali di acquacoltura a scopo ornamentale
In vigore dal 30 gen 2020
Obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti che sono strutture aperte in cui sono detenuti animali di acquacoltura a scopo ornamentale
In aggiunta alle informazioni prescritte dall’articolo 186, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, gli operatori di stabilimenti di acquacoltura riconosciuti che sono strutture aperte in cui sono detenuti animali di acquacoltura a scopo ornamentale registrano e conservano le seguenti informazioni:
a)
il numero di riconoscimento unico rilasciato dall’autorità competente allo stabilimento di acquacoltura;
b)
l’attuale classificazione del rischio dello stabilimento di acquacoltura riconosciuto, quale assegnata dall’autorità competente;
c)
informazioni dettagliate sull’attuazione e sui risultati della sorveglianza basata sui rischi di cui all’, paragrafo 1, se del caso;
d)
informazioni dettagliate sui movimenti verso lo stabilimento di acquacoltura riconosciuto, compreso il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento di acquacoltura di origine di tutti gli animali di acquacoltura provenienti da un altro stabilimento di acquacoltura;
e)
informazioni dettagliate sui movimenti in provenienza dallo stabilimento di acquacoltura riconosciuto, compreso il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento di acquacoltura di destinazione, salvo qualora tali movimenti siano diretti verso abitazioni;
f)
il nome e l’indirizzo dei trasportatori che consegnano animali acquatici allo stabilimento di acquacoltura riconosciuto o li raccolgono presso di esso, salvo qualora tali movimenti siano diretti verso abitazioni;
g)
il piano di biosicurezza dello stabilimento di acquacoltura riconosciuto e prove della sua attuazione;
h)
le autodichiarazioni rilasciate conformemente all’articolo 218 del regolamento (UE) 2016/429 che, a seconda dei casi, accompagnavano le partite di animali di acquacoltura arrivate nello stabilimento di acquacoltura riconosciuto o spedite dallo stabilimento di acquacoltura riconosciuto;
i)
se del caso, qualsiasi altro documento che accompagna gli animali acquatici.
Storico versioni
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