Art. 35
Obblighi di conservazione della documentazione per i trasportatori di animali acquatici
In vigore dal 30 gen 2020
Obblighi di conservazione della documentazione per i trasportatori di animali acquatici
In aggiunta alle informazioni prescritte dall’articolo 188 del regolamento (UE) 2016/429, i trasportatori di animali acquatici registrano e conservano le seguenti informazioni per ciascun mezzo di trasporto utilizzato per spostare animali acquatici:
a)
il numero di targa in caso di trasporto via terra, il numero IMO di identificazione della nave in caso di trasporto via mare, o qualsiasi altro mezzo di identificazione che identifichi in modo univoco altri mezzi di trasporto in cui sono trasportati gli animali acquatici;
b)
le date e gli orari di carico degli animali acquatici presso lo stabilimento di acquacoltura o nell’habitat di origine;
c)
il nome, l’indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico di ciascuno stabilimento di acquacoltura visitato;
d)
l’ubicazione di ciascun habitat in cui sono stati raccolti gli animali acquatici selvatici;
e)
le date e gli orari di scarico degli animali acquatici presso lo stabilimento di acquacoltura o nell’habitat di destinazione;
f)
le date, gli orari e i luoghi del ricambio dell’acqua, ove effettuato;
g)
il piano di biosicurezza dei mezzi di trasporto e prove della sua attuazione;
h)
i numeri di riferimento dei documenti che accompagnano le partite di animali acquatici.
Storico versioni
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