Art. 35 · Obblighi di conservazione della documentazione per i trasportatori di animali acquatici

Art. 35

Obblighi di conservazione della documentazione per i trasportatori di animali acquatici

In vigore dal 30 gen 2020
Obblighi di conservazione della documentazione per i trasportatori di animali acquatici In aggiunta alle informazioni prescritte dall’articolo 188 del regolamento (UE) 2016/429, i trasportatori di animali acquatici registrano e conservano le seguenti informazioni per ciascun mezzo di trasporto utilizzato per spostare animali acquatici: a) il numero di targa in caso di trasporto via terra, il numero IMO di identificazione della nave in caso di trasporto via mare, o qualsiasi altro mezzo di identificazione che identifichi in modo univoco altri mezzi di trasporto in cui sono trasportati gli animali acquatici; b) le date e gli orari di carico degli animali acquatici presso lo stabilimento di acquacoltura o nell’habitat di origine; c) il nome, l’indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico di ciascuno stabilimento di acquacoltura visitato; d) l’ubicazione di ciascun habitat in cui sono stati raccolti gli animali acquatici selvatici; e) le date e gli orari di scarico degli animali acquatici presso lo stabilimento di acquacoltura o nell’habitat di destinazione; f) le date, gli orari e i luoghi del ricambio dell’acqua, ove effettuato; g) il piano di biosicurezza dei mezzi di trasporto e prove della sua attuazione; h) i numeri di riferimento dei documenti che accompagnano le partite di animali acquatici.
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