Art. 37
Misure transitorie riguardanti le informazioni contenute nei registri delle autorità competenti relativi agli stabilimenti di acquacoltura e agli operatori esistenti
In vigore dal 30 gen 2020
Misure transitorie riguardanti le informazioni contenute nei registri delle autorità competenti relativi agli stabilimenti di acquacoltura e agli operatori esistenti
Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda gli stabilimenti di acquacoltura e gli operatori esistenti di cui all’articolo 279, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e rientranti nell’ambito di applicazione degli del presente regolamento, prima del 21 aprile 2021 le informazioni prescritte dagli siano riportate, per ciascuno di tali stabilimenti di acquacoltura e di tali operatori, nei registri delle autorità competenti relativi agli stabilimenti di acquacoltura registrati e riconosciuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2020:691:oj#art-37