Art. 37

Misure transitorie riguardanti le informazioni contenute nei registri delle autorità competenti relativi agli stabilimenti di acquacoltura e agli operatori esistenti

In vigore dal 30 gen 2020
Misure transitorie riguardanti le informazioni contenute nei registri delle autorità competenti relativi agli stabilimenti di acquacoltura e agli operatori esistenti Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda gli stabilimenti di acquacoltura e gli operatori esistenti di cui all’articolo 279, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e rientranti nell’ambito di applicazione degli del presente regolamento, prima del 21 aprile 2021 le informazioni prescritte dagli siano riportate, per ciascuno di tali stabilimenti di acquacoltura e di tali operatori, nei registri delle autorità competenti relativi agli stabilimenti di acquacoltura registrati e riconosciuti.
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