Art. 2

Definizioni

In vigore dal 30 gen 2020
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 1) «stagno estensivo»: uno stagno o una laguna tradizionali, naturali o artificiali, in cui la fonte di nutrimento per gli animali ivi detenuti è naturale, salvo in circostanze eccezionali, e in cui non sono adottate misure per aumentare la produzione oltre la capacità naturale dell’ambiente; 2) «centro di depurazione»: lo stabilimento comprendente bacini alimentati con acqua marina pulita, in cui i molluschi sono collocati per il tempo necessario alla riduzione dei contaminanti affinché diventino idonei al consumo umano; 3) «centro di spedizione»: lo stabilimento a terra o off-shore per la ricezione, il trattamento, il lavaggio, la pulitura, la calibratura, il confezionamento e l’imballaggio di molluschi destinati al consumo umano; 4) «zona di stabulazione»: le parti di acqua dolce, di mare, di laguna o di estuario, chiaramente delimitate e segnalate mediante boe, paletti o qualsiasi altro strumento fisso e destinate esclusivamente alla depurazione naturale dei molluschi; 5) «in isolamento»: la detenzione di animali di acquacoltura in uno stabilimento di acquacoltura nel quale non entrano in contatto con altre specie di animali acquatici direttamente, mediante la coabitazione, o indirettamente, mediante l’approvvigionamento idrico; 6) «struttura chiusa»: lo stabilimento di acquacoltura le cui acque reflue, prima di essere scaricate nelle acque aperte, sono sottoposte a un trattamento in grado di inattivare gli agenti di malattie elencate o di malattie emergenti; 7) «struttura aperta»: lo stabilimento di acquacoltura le cui acque reflue sono scaricate direttamente nelle acque aperte senza essere trattate ai fini dell’inattivazione degli agenti di malattie elencate o di malattie emergenti; 8) «area epidemiologica»: un’area geografica definita in cui gli animali acquatici hanno lo stesso stato sanitario e sono esposti allo stesso rischio di contrarre una malattia elencata o una malattia emergente; 9) «piano di biosicurezza»: un piano documentato che individua le vie attraverso le quali l’agente patogeno può entrare in uno stabilimento di acquacoltura, diffondersi al suoi interno e trasmettersi a partire da tale stabilimento; tale piano tiene conto delle specificità dello stabilimento e individua misure atte a ridurre i rischi in materia di biosicurezza individuati; 10) «misure comuni di biosicurezza»: le misure incluse in un piano di biosicurezza elaborato e attuato da ciascuno stabilimento di acquacoltura facente parte di un gruppo di stabilimenti di acquacoltura riconosciuto dall’autorità competente conformemente all’articolo 177 del regolamento (UE) 2016/429; 11) «numero di registrazione unico»: il numero assegnato a uno stabilimento di acquacoltura o a un gruppo di stabilimenti di acquacoltura registrato, secondo quanto previsto all’articolo 173 del regolamento (UE) 2016/429; 12) «numero di riconoscimento unico»: il numero assegnato dall’autorità competente a uno stabilimento di acquacoltura o a un gruppo di stabilimenti di acquacoltura da essa riconosciuto conformemente all’articolo 173 del regolamento (UE) 2016/429; 13) «numero IMO di identificazione della nave»: un numero unico assegnato alle navi adibite alla navigazione marittima dall’Organizzazione marittima internazionale (IMO); 14) «barriera igienica»: il lavaggio delle calzature, il lavaggio delle mani, il cambio degli indumenti o altre misure di biosicurezza il cui effetto consiste nel creare barriere alla diffusione di malattie verso uno stabilimento di acquacoltura, al suo interno o a partire dallo stesso; 15) «unità di produzione»: trogoli, stagni, «raceway», vasche, gabbie, recinti o strutture simili contenenti gruppi di animali di acquacoltura in uno stabilimento di acquacoltura; 16) «aumento della mortalità»: mortalità non spiegata, al di sopra dei livelli ritenuti normali per lo stabilimento di acquacoltura o per il gruppo di stabilimenti di acquacoltura in questione, nelle condizioni abituali; 17) «programma di sorveglianza»: un programma volontario di prove e di misure di controllo attuato in relazione a una malattia di categoria C presso uno stabilimento di acquacoltura che non partecipa a un programma di eradicazione ai fini del conseguimento dello status di indenne da malattia, ma per il quale le prove indicano che non è infetto da tale malattia di categoria C.
Storico versioni

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