Definizione data dalla norma indicata.
il lavaggio delle calzature, il lavaggio delle mani, il cambio degli indumenti o altre misure di biosicurezza il cui effetto consiste nel creare barriere alla diffusione di malattie verso uno stabilimento di acquacoltura, al suo interno o a partire dallo stesso
Fonte: reg-2020-01-30-691 — art. 2 →