Definizione data dalla norma indicata.
i bagagli che il viaggiatore è in grado di presentare all'Ufficio doganale al momento del suo arrivo nonché quelli che presenta a tale ufficio in un secondo tempo, a condizione che comprovi che sono stati registrati come bagaglio al seguito, al momento della partenza, presso il vettore che ha provveduto al trasporto del viaggiatore
Fonte: d-2009-03-06-32 — art. 1 →