Definizione data dalla norma indicata.
l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzature e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea
Fonte: d-2024-01-10-154 — art. 2 →