REGOLAMENTO·n. 680·23 febbraio 1987
Regolamento (UE) 1987/680
Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 680/87 del Consiglio del 23 febbraio 1987 che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
Vigente dal 23 febbraio 1987 53 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1Il testo dell'articolo 2, secondo comma, del regime è sostituito dal testo seguente :Art. 2La tabella che figura all'articolo 4, terzo comma, del regime è sostituita dalla tabella seguente :Art. 3Il testo dell'articolo 5, terzo comma, del regime è sostituito dal testo seguente :Art. 4Nel regime è inserito l'articolo seguente :Art. 5Il testo dell'articolo 11 del regime è sostituito dal testo seguente :Art. 6All'articolo 24 del regime è aggiunto il comma seguente :Art. 7Il testo dell'articolo 25 del regime è sostituito dal testo seguente :Art. 8Nel regime è inserito l'articolo seguente :Art. 9Il testo dell'articolo 30, paragrafo 1, quarto comma, del regime è sostituito dal testo seguente :Art. 10Il testo dell'articolo 33 del regime è sostituito dal testo seguente :Art. 11Il testo dell'articolo 34 del regime è sostituito dal testo seguente :Art. 13Il testo dell'articolo 40 del regime è sostituito dal testo seguente :Art. 14Il testo dell'articolo 40 bis, paragrafo 2, del regime è sostituito dal testo seguente :Art. 15Il testo dell'articolo 41 ter, terzo comma, del regime è sostituito dal testo seguente :Art. 16All'articolo 41 quater del regime sono aggiunti i commi seguenti :Art. 17All'articolo 41 quinquies del regime :Art. 18Il testo dell'articolo 41 septies del regime è sostituito dal testo seguente :Art. 19Il testo dell'articolo 41 octies, secondo e terzo comma, del regime è sostituito dal testo seguente :Art. 20All'articolo 45 del regime :Art. 21Il testo dell'articolo 46 del regime è sostituito dal testo seguente :Art. 22Nel regime è inserito l'articolo seguente :Art. 23Art. 241. La denominazione del titolo VII del regime è sostituita dal testo seguente : « Disposizioni finali »Art. 25All'allegato IV del regime il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente :Art. 4Gli stipendi base mensili sono fissati per ogni grado e scatto conformemente alla tabella seguente :Art. 26All'allegato IV del regime èinserito l'articolo seguente :Art. 27All'allegato IV del regime, articolo 6 :Art. 28All'allegato IV del regime, articolo 7 :Art. 29All'allegato IV del regime, articolo 8 :Art. 30All'allegato IV del regime :Art. 31All'allegato IV del regime è inserito l'articolo seguente :Art. 32Art. 33All'allegato IV del regime, l'articolo 15, paragrafo 4, è modificato come segue :Art. 34All'allegato IV del regime, articolo 17 :Art. 35All'allegato IV del regime, articolo 20 :Art. 36All'allegato VI del regime, il testo dell'articolo 4, primo e secondo comma, è sostituito dal testo seguente :Art. 37All'allegato VI del regime, all'articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente :Art. 38All'allegato VI del regime, il testo dell'articolo 13 è sostituito dal testo seguente :Art. 39All'allegato VI del regime, il testo dell'articolo 14, secondo comma, è sostituito dal testo seguente :Art. 40Art. 41All'allegato VI del regime, l'articolo 16, primo comma è completato dal testo seguente :Art. 42All'allegato VI del regime, è inserito l'articolo seguente :Art. 43Art. 44Art. 45All'allegato VI del regime, il testo dell'articolo 23 è sostituito dal testo seguente :Art. 46All'allegato VI del regime, il testo dell'articolo 27 è sostituito dal testo seguente :Art. 47All'allegato VI del regime, il testo dell'articolo 28, primo comma, è sostituito dal testo seguente :Art. 48Art. 49Al regime è aggiunto il seguente allegato :Art. 1Art. 2Art. 3Art. 50