Art. 26
All'allegato IV del regime èinserito l'articolo seguente :
In vigore dal 23 feb 1987
« Articolo 4 bis
Le disposizioni dell'articolo 66 bis dello statuto dei funzionari delle Comunità europee che istituisce un prelievo eccezionale applicabile alle retribuzioni, pensioni e indennità di cessazione dal servizio nette sono applicabili per analogia agli agenti della Fondazione nonché al direttore e al direttore aggiunto. ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:680:oj#art-26