Art. 22
Nel regime è inserito l'articolo seguente :
In vigore dal 23 feb 1987
« Articolo 46 bis
1. L'ex agente che si trovi senza impiego dopo la cessazione del servizio presso la Fondazione :
-che non sia titolare di una pensione d'anzianità o di invalidità a carico della Fondazione o delle Comunità europee,
-la cui cessazione dal servizio non sia dovuta a dimissione o a risoluzione del contratto per motivi disciplinari.
-che abbia prestato servizio per un periodo di almeno sei mesi,
-e che risieda in uno Stato membro della Comunioà,
beneficia di un'indennità mensile di disoccupazione alle condizioni di seguito definite.
Qualora possa aver diritto a un'indennità di disoccupazione a titolo di un regime nazionale è tenuto a farne dichiarazione presso la Fondazione che ne informa immediatamente la Commissione. In tal caso l'importo dell'indennità è dedotto da quello versato a titolo del paragrafo 3.
2. Per beneficiare dell'indennità di disoccupazione l'ex agente :
a)deve depositare la sua richiesta di lavoro presso i servizi di collocamento competenti dello Stato membro dove stabilisce la sua residenza ;
b)dovrà ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione di tale Stato membro che incombono al titolare delle prestazioni di disoccupazione a norma di detta legislazione ;
c)deve far pervenire ogni mese alla Fondazione, che lo trasmette immediatamente alla Commissione, un attestato rilasciato dal competente servizio nazionale in cui si precisi se abbia adempiuto o meno gli obblighi fissati alle lettere a) e b).
La Comunità può concedere o mantenere la prestazione anche se gli obblighi nazionali di cui alla lettera b) non sono soddisfatti, in caso di malattia, infortunio, maternità, invalidità o situazione riconosciuta analoga o dispensa da parte della competente autorità nazionale all'adempimento di tali obblighi.
La Commissione, previo parere di un comitato di esperti, stabilisce le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente paragrafo.
3. L'indennità di disoccupazione è fissata in riferimento allo stipendio base raggiunto dall'agente al momento della cessazione dal servizio. Questa indennità di disoccupazione è fissata :
-al 60 % dello stipendio base per un periodo iniziale di 12 mesi ;
-al 45 % dello stipendio base dal 13° al 18° mese ;
-al 30 % dello stipendio base dal 19° al 24° mese.
superiori a 60 000 FB.
Gli importi minimo e massimo di cui al secondo comma potranno essere oggetto di un esame annuale da parte del Consiglio su proposta della Commissione.
4. L'indennità di disoccupazione è corrisposta all'ex agente per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dal giorno della cessazione dal servizio. Tuttavia, se durante tale periodo l'ex agente cessa di soddisfare le condizioni previste ai paragrafi 1 e 2, il versamento dell'indennità viene interrotto. L'indennità è nuovamente corrisposta se, prima dello scadere di questo periodo, l'ex agente soddisfa nuovamente alle condizioni, senza aver acquisito il diritto a un'indennità di disoccupazione nazionale.
5. L'ex agente beneficiario dell'indennità di disoccupazione ha diritto agli assegni familiari previsti dagli dell'allegato IV. L'assegno di famiglia
è calcolato sulla base dell'indennità di disoccupa-
zione delle condizioni previste dall' dell'alle-
gato IV.
L'interessato è tenuto a dichiarare gli assegni dello stesso tipo corrisposti altrove a lui oppure al coniuge ; tali assegni sono dedotti da quelli versati ai sensi del presente articolo.
L'ex agente beneficiario dell'indennità di disoccupazione ha diritto, alle condizioni previste all', alla copertura dei rischi malattia senza contributo a carico.
6. All'indennità di disoccupazione nonché agli assegni familiari viene applicato il coefficiente correttore relativo allo Stato membro nel quale l'interessato dimostra di risiedere. Il coefficiente correttore applicabile all'indennità di disoccupazione è sempre quello risultante dall'ultima revisione annua. Tali somme sono pagate dalla Commissione nella moneta del paese di residenza. Esse sono calcolate sulla base dei tassi di cambio di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.
7. L'agente contribuisce per un terzo al finanziamento del regime d'assicurazione contro la disoccupazione. Tale contributo è fissato allo 0,4 % dello stipendio base dell'interessato, senza tener conto dei coefficienti correttori previsti all'articolo 64 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee. Questo contributo, dedotto mensilmente dallo stipendio dell'interessato, è versato insieme ai due terzi a carico della Fondazione, su un fondo speciale di disoccupazione. Detto fondo è comune alla Fondazione e alle istituzioni delle Comunità, che versano alla Commissione il loro contributo ogni mese, al più tardi otto giorni dopo il pagamento delle retribuzioni. I versamenti da operare a norma del presente articolo sono effettuati ed emessi con mandati di pagamento della Commissione secondo le disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
8. L'indennità di disoccupazione corrisposta all'ex agente rimasto senza impiego è sottoposta al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo
alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee.
9. I servizi nazionali competenti in materia di lavoro e di disoccupazione, operanti nell'ambito della loro legislazione nazionale, e la Commissione assicurano un'efficace cooperazione per la corretta applicazione del presente articolo.
10. Le modalità di applicazione del presente articolo formano oggetto di una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle istituzioni della Comunità, previo parere del comitato dello statuto, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2, terzo comma.
11. Un anno dopo l'istituzione del presente regime di assicurazione contro la disoccupazione e, successivamente, ogni due anni la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulla situazione finanziaria del regime. Indipendentemente dalla relazione la Commissione può presentare al Consiglio proposte di adeguamento dei contributi di cui al paragrafo 7 se l'applicazione del regime lo richiedesse. Il Consiglio delibera sulle proposte alle condizioni di cui al paragrafo 3, terzo comma. ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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