Art. 28

All'allegato IV del regime, articolo 7 :

In vigore dal 23 feb 1987
1)il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente : « 1. L'agente che abbia uno o più figli a carico beneficia, alle condizioni previste dai paragrafi 2 e 3, di un assegno pari all'importo previsto all', paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee. » ; 2)è aggiunto il paragrafo seguente : « 7. Qualora il figlio a carico ai sensi dei paragrafi 2 e 3 venga affidato, in virtù di disposizioni legali o per decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente, alla custodia di un'altra persona, l'assegno è corrisposto a quest'ultima per conto e a nome dell'agente. ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:680:oj#art-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo