Art. 29
All'allegato IV del regime, articolo 8 :
In vigore dal 23 feb 1987
1)al primo comma i termini « fino ad un massimo di 1 772 FB per ogni figlio a carico » sono sostituiti dai termini « entro il limite del massimale previsto all' primo comma, dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee per ogni figlio a carico. » ;
2)è aggiunto il comma seguente :
« Qualora il figlio avente diritto all'indennità scolastica venga affidato in virtù di disposizioni legali o per decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente alla custodia di un'altra persona, l'indennità scolastica è corrisposta a quest'ultima per conto e a nome dell'agente. In questo caso, la distanza di almeno 50 km di cui al terzo comma è calcolata a partire dal luogo di residenza della persona che esercita la custodia del figlio. ».
Storico versioni
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