Art. 15

Il testo dell'articolo 41 ter, terzo comma, del regime è sostituito dal testo seguente :

In vigore dal 23 feb 1987
« Se l'invalida è dovuta ad altra causa, il tasso della pensione di invalidità, calcolata sull'ultimo stipendio base dell'agente, è pari al 2 % per ogni anno compreso fra la data di entrata in servizio dell'agente e la data alla quale ragguinge l'età di 65 anni ; questo tasso è maggiorato del 2 % per ogni annualità presa in considerazione a titolo dell', paragrafi 2 e 3, dell'allegato VI del regime e del 25 % dell'importo dei diritti a pensione che avrebbe maturato all'età di 60 anni, senza che il totale possa superare il 70 % dell'ultimo stipendio base. ».
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