Art. 18
Il testo dell'articolo 41 septies del regime è sostituito dal testo seguente :
In vigore dal 23 feb 1987
« Articolo 41 septies
1. Prescindendo da tutte le altre disposizioni, in particolare da quelle in materia di minimi concessi agli aventi diritto a una pensione di reversibilità, il totale delle pensioni di reversibilità previa aggiunta degli assegni familiari e deduzione dell'imposta e delle altre trattenute obbligatorie che possono essere riconosciute alla vedova e ad altri aventi diritto non può superare :
a)in caso di decesso di un agente in attività, in aspettativa senza retribuzione per motivi impellenti di carattere personale, in aspettativa per motivi personali o in congedo per servizio militare, all'importo dello stipendio base al quale l'interessato avrebbe avuto diritto, allo stesso grado e scatto, se fosse rimasto in vita, maggiorato degli assegni familiari che gli sarebbero stati versati in questo caso e detratta l'imposta e le altre trattenute obbligatorie ;
b)per il periodo posteriore alla data alla quale l'agente di cui alla lettera a) avrebbe raggiunto l'età di 65 anni, all'importo della pensione di anzianità alla quale l'interessato rimasto in vita avrebbe avuto diritto a decorrere da questa data, allo stesso grado e scatto raggiunti al momento del decesso, previa maggiorazione degli assegni familiari che sarebbero stati versati all'interessato e detrazione dell'imposta e delle altre trattenute obbligatorie ;
c)in caso di decesso di un ex agente titolare di una pensione d'anzianità o di invalidità, all'importo della pensione alla quale l'interessato rimasto in vita avrebbe avuto diritto, previa maggiorazione e detrazione degli elementi di cui alla lettera b) ;
d)in caso di decesso di un ex agente che abbia cessato le sue funzioni prima dell'età di 60 anni e abbia chiesto il differimento del godimento della pensione al primo giorno del mese civile successivo a quello nel corso del quale avrebbe raggiunto l'età di 60 anni, all'importo della pensione d'anzianità alla quale l'interessato rimasto in vita avrebbe avuto diritto all'età di 60 anni, previa maggiorazione e detrazione degli elementi di cui alla lettera b).
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, si prescinde dai coefficienti correttori eventualmente applicabili ai diversi importi in questione.
3. L'importo massimo definito a ciascuna delle lettere a), b), c) e d) del paragrafo 1 viene ripartito fra gli aventi diritto a una pensione di reversibilità proporzionalmente ai diritti che, prescindendo dal paragrafo 1, sarebbero stati loro rispettivamente riconosciuti.
Agli importi risultanti da questa ripartizione si applicano le disposizioni dell'articolo 41 octies. ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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