Art. 16

All'articolo 41 quater del regime sono aggiunti i commi seguenti :

In vigore dal 23 feb 1987
« L'importo mensile della pensione di reversibilità di cui beneficia la vedova di un agente deceduto in sevizio o in congedo per servizio militare è pari al 35 % dell'ultimo stipendio mensile di base percepito dall'agente e non può essere inferiore al minimo vitale definito all' dell'allegato VI, né al 60 % della pensione di anzianità che sarebbe stata versata all'agente se, prescindendo da qualsiasi condizione di durata di servizio o di età, ne avesse avuto diritto alla data del decesso. L'importo non può neppure essere inferiore al 42 % dell'ultimo stipendio base dell'agente quando il decesso di quest'ultimo è determinato da una delle circostanze di cui all'articolo 41 ter, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili mutatis mutandis al vedovo di un agente. ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:680:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo