Art. 5

Il testo dell'articolo 11 del regime è sostituito dal testo seguente :

In vigore dal 23 feb 1987
« L'agente che sia candidato a funzioni pubbliche elettive deve chiedere un'aspettativa per motivi personali per un periodo che non può superare i tre mesi. Il direttore prende in esame la situazione dell'agente eletto a tali funzioni. A seconda dell'importanza delle funzioni e dei doveri che esse comportano per il titolare, il diretttore decide se l'agente rimane in attività di servizio o se debba chiedere un'aspettativa per motivi personali. In quest'ultimo caso, l'aspettativa ha una durata pari a quella del mandato dell'agente. Tuttavia, per l'agente titolare di un contratto a durata determinata, la durata dell'aspettativa per motivi personali è limitata alla durata rimanente del contratto di assun- zione. ».
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