Art. 1

Il testo dell'articolo 2, secondo comma, del regime è sostituito dal testo seguente :

In vigore dal 23 feb 1987
« Il contratto concluso per una durata determinata non può superare cinque anni ; l'assunzione a durata determinata può essere rinnovata una sola volta a durata determinata. Ogni ulteriore rinnovo diventa a durata indeterminata. ».
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