Art. 8
Nel regime è inserito l'articolo seguente :
In vigore dal 23 feb 1987
« Articolo 29 bis
A titolo eccezionale e per motivi debitamente giustificati, il direttore può autorizzare l'agente ad esercitare la sua attività a orario ridotto se considera che una siffatta misura coincide anche con l'interesse ben compreso della Fondazione.
Le modalità per la concessione della suddetta autorizzazione sono stabilite all'allegato VII.
L'agente autorizzato ad esercitare la sua attività a orario ridotto è tenuto ad effettuare, ogni mese, conformemente alle disposizioni adottate dal direttore, prestazioni per una durata uguale alla metà della durata normale del lavoro. ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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