Art. 14

Il testo dell'articolo 40 bis, paragrafo 2, del regime è sostituito dal testo seguente :

In vigore dal 23 feb 1987
« 2.a)Quando la causa del decesso, di un infortunio o di una malattia di cui è vittima una persona cui si applica il presente regime è imputabile a un terzo, le Comunità nei limiti degli obblighi regolamentari che loro incombono in seguito all'evento dannoso, si surrogano di pieno diritto alla vittima o ai suoi aventi diritto nei loro diritti a azioni contro il terzo responsabile. b)Rientrano in particolare nel settore coperto dalla surrogazione summenzionata : -la retribuzione che continua ad essere versata all'agente in conformità dell', nel periodo durante il quale è temporaneamente inabile al lavoro, -i versamenti effettuati in conformità dell' in seguito al decesso di un agente o ex agente titolare di una pensione, -le prestazioni erogate a titolo degli , noché dell'allegato V, relativo alla copertura dei rischi di malattia e infortunio, -l'onere delle spese per il trasporto della salma di cui all', -il versamento di assegni familiari supplementari effettuato in conformità dell', paragrafi 3 e 5, e dell', paragrafo 2, dell'allegato IV, a causa di malattia grave, infermità o menomazione da cui è colpito un figlio a carico, -il versamento di pensioni di invalidità effettuato in seguito ad un infortunio o malattia che ponga l'agente nell'impossibilità definitiva di esercitare le sue funzioni, -il versamento di pensioni di reversibilità effettuato in seguito al decesso dell'agente o dell'ex agente o al decesso del coniuge non agente di un agente o di un ex agente titolare di una pensione, -il versamento di pensioni di organo effettuato, senza limiti di età, a beneficio di un figlio di un agente o di ex agente quando tale figlio è colpito da una malattia grave, da un'infermità o da una menomazione che gli impedisca di provvedere al proprio sostentamento dopo il decesso del genitore. c)Tuttavia la surrogazione delle Comunità non si estende ai diritti a indennizzo relativi a elementi di carattere puramente personale, quali in particolare i danni morali, il pretium doloris, nonché la parte dei danni concernenti il lato estetico o le relazioni sociali che supera l'importo dell'indennità eventualmente concessa in applicazione dell'articolo 38 bis. d)Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) non possono ostacolare l'esercizio di un'azione diretta da parte della Comunità. ».
Storico versioni

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