Art. 11

Il testo dell'articolo 34 del regime è sostituito dal testo seguente :

In vigore dal 23 feb 1987
« L'agente incorporato in una formazione militare per compiere il servizio di leva, il servizio sostitutivo, un periodo di istruzione militare o di richiamo alle armi, viene collocato nella posizione di congedo per servizio nazionale ; per l'agente assunto in virtù di un contratto a durata determinata, questa posizione non può in alcun caso oltrepassare la durata del contratto. L'agente incorporato in una formazione militare per compiere il servizio di leva o effettuare un servizio sostitutivo cessa di percepire la retribuzione, ma continua a beneficiare delle disposizioni del presente regime relative agli scatti periodici. Continua parimenti a beneficiare delle disposizioni relative alla pensione purché, dopo aver soddisfatto agli obblighi militari o dopo aver compiuto il servizio sostitutivo, effettui il versamento a titolo retroattivo del suo contributo al regime delle pensioni. L'agente che debba compiere un periodo d'istruzione militare o che sia richiamato alle armi beneficia, per la durata del periodo d'istruzione militare o del richiamo, della sua retribuzione, ridotta della paga militare percepita. ». N. L 72/14. 3. 87 Articolo 12 All' del regime : a)il testo del paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal testo seguente : « 1. Nei limiti dell'80 % delle spese sostenute e alle condizioni fissate dalla regolamentazione di cui all', paragrafo 2 dell'allegato V, l'agente, il coniuge - se questo non può beneficiare di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello a titolo di qualsiasi altra disposizione di legge o regolamentare - i figli e le altre persone a carico ai sensi dell' dell'allegato IV sono coperti contro i rischi di malattia per tutto il periodo in cui l'agente esercita le sue funzioni durante i suoi congedi di malattia, nei periodi di aspettativa per motivi personali di cui all' e nei periodi di aspettativa senza retribuzione di cui all', alle condizioni fissate da questi articoli. Tale quota è portata all'85 % per le seguenti prestazioni : consultazioni e visite, interventi chirurgici, ricovero, prodotti farmaceutici, radiologia, analisi, esami di laboratorio e protesi su prescrizione medica, escluse le protesi dentarie. La quota è portata al 100 % in caso di tubercolosi, poliomielite, cancro malattia mentale ed altre malattie riconosciute di analoga gravità dalla Commissione delle Comunità europee, nonché per gli esami di diagnosi precoce e in caso di parto. I rimborsi al 100 % non si applicano tuttavia in caso di malattia professionale o di infortunio che abbiano comportato l'applicazione dell'articolo 38 bis. » ; b)il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente : « 2. L'agente che dimostri di non poter beneficiare di alcun rimborso a titolo di un'altra assicurazione malattia, legale o regolamentare, può chiedere, al più tardi nel mese successivo alla scadenza del suo contratto, di continuare a beneficiare, per un periodo massimo di sei mesi dopo la scadenza del suo contratto, della copertura contro i rischi di malattia prevista al paragrafo 1, primo comma. Il contributo previsto dalla regolamentazione, all', paragrafo 2, dell'allegato V, è calcolato sull'ultimo stipendio base dell'agente. La metà del contributo è posta a carico dell'agente. Con decisione del direttore, presa previo parere del medico designato dalla Fondazione, il termine di un mese per la presentazione della domanda e il limite di sei mesi previsto al comma precedente non si applicano quando l'interessato sia colpito da malattia grave o prolungata contratta nel corso del servizio e dichiarata all'istituzione prima dello scadere del periodo di sei mesi previsto al primo comma, purché l'interessato sei sottoponga al controllo medico prescritto dalla Fondazione. » ; c)al paragrafo 4 è aggiunto il trattino seguente : « -il coniuge divorziato di un agente, il figlio non più a carico dell'agente nonché la persona non più assimilata al figlio a carico ai sensi dell', paragrafo 4, dell'allegato IV, i quali dimostrino di non poter ottenere rimborsi da parte di un altro regime di assicurazione contro le malattie, possono continuare a beneficiare, per un periodo massimo di un anno, della copertura contro i rischi di malattia prevista al paragrafo 1, a titolo di assicurati tramite l'affiliato, attraverso il quale beneficiavano di tali rimborsi ; questa copertura non dà luogo alla riscossione di un contributo. Il suddetto periodo decorre a partire dalla data alla quale il divorzio è divenuto definitivo oppure a partire dalla perdita della qualifica di figlio a carico o di persona assimilata a figlio a carico. » ; d)il testo del paragrafo 6, primo comma, è sostituito dal testo seguente : « 6. Il beneficiario è tenuto a dichiarare i rimborsi spese riscossi o cui può pretendere in virtù di un'altra assicurazione contro le malattie, legale o regolamentare, per se stesso o per una delle persone assicurate per il suo tramite. ».
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