Art. 17

All'articolo 41 quinquies del regime :

In vigore dal 23 feb 1987
1)è inserito il paragrafo seguente : « 3 bis. In caso di decesso di un ex agente che abbia cessato le sue funzioni prima dell'età di 60 anni e abbia richiesto che il godimento della sua pensione fosse differito fino al primo giorno del mese civile successivo a quello nel corso del quale avrebbe compiuto l'età di 60 anni, i figli riconosciuti a carico ai sensi dell' dell'allegato IV hanno diritto ad una pensione di orfano alle medesime condizioni rispettivamente previste ai paragrafi 1, 2 e 3. » ; 2)il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente : « 4. Se il coniuge non funzionario delle Comunità, non agente temporaneo come previsto all', lettere a), c) o d), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, non agente soggetto al presente regime o al regime in vigore per gli agenti del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, di un agente è deceduto, i figli a carico di quest'ultimo ai sensi dell' dell'allegato IV hanno diritto a una pensione di orfano fissata per ciascuno al doppio dell'importo dell'assegno per figli a carico ».
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