Art. 21

Il testo dell'articolo 46 del regime è sostituito dal testo seguente :

In vigore dal 23 feb 1987
« Il contratto sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato può essere risolto dalla Fondazione senza preavviso : a)nel corso o alla fine del periodo di prova alle condizioni previste dall' ; b)nel caso in cui l'agente non risponda più alle condizioni previste dall', paragrafo 2, lettere a) e d) ; tuttavia, se l'agente cessa di soddisfare le condizoni previste all', paragrafo 2, lettera d), la risoluzione non può intervenire che conformemente all'articolo 41 ter ; c)nel caso in cui l'agente non possa riprendere le sue funzioni alla fine del congedo per malattia retribuito di cui all' ; in questo caso l'agente beneficia di un'indennità pari allo stipendio base e agli assegni familiari nella misura di due giorni per ogni mese di servizio prestato. ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:680:oj#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo