Art. 42
All'allegato VI del regime, è inserito l'articolo seguente :
In vigore dal 23 feb 1987
« Articolo 17 bis
La vedova di un ex agente titolare di una pensione di invalidità, purché fosse sua moglie alla data dell'ammissione al beneficio della pensione, ha diritto, fatte salve le disposizioni dell', alla pensione di reversibilità pari al 60 % della pensione di invalidità di cui beneficiava il marito alla data del decesso.
Il minimo della pensione di reversibilità è pari al 35 % dell'ultimo stipendio base ; tuttavia, l'importo della pensione di reversibilità non può in alcun caso superare l'importo della pensione di invalidità di cui beneficiava il marito alla data del decesso. ».
Storico versioni
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