Art. 41

All'allegato VI del regime, l'articolo 16, primo comma è completato dal testo seguente :

In vigore dal 23 feb 1987
« né essere inferiore al 60 % della pensione di anzianità che sarebbe stata versata all'agente, alla data del suo decesso, prescindendo da condizioni di anni di servizio e di età. ».
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