Art. 36

All'allegato VI del regime, il testo dell'articolo 4, primo e secondo comma, è sostituito dal testo seguente :

In vigore dal 23 feb 1987
« L'agente che, dopo aver lasciato il servizio presso la Fondazione, il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale o un'istituzione delle Comunità europee, sia stato riammesso in servizio presso la Fondazione stessa o un'istituzione delle Comunità, acquisisce nuovi diritti a pensione. Egli può chiedere di conservare, per il calcolo dei diritti alla pensione di anzianità, il beneficio della durata totale dei suoi servizi presso la Fondazione, il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale o presso un'istituzione delle Comunità europee, a condizione di riversare le somme che gli fossero state eventualmente versate a titolo di indennità una tantum o che avesse percepito a titolo di pensione d'anzianità, il tutto maggiorato degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %. ».
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