Art. 35
All'allegato IV del regime, articolo 20 :
In vigore dal 23 feb 1987
a)la tabella che figura al paragrafo 1, lettera a), è sostituita dalla tabella seguente :
I
Categorie
A e B
II
Categorie
C e D
Belgio2 3352 160
Danimarca2 8652 650
Germania3 2052 965
Grecia1 6501 525
Francia2 9902 765
Irlanda3 0602 830
Italia2 5702 380
Lussemburgo2 5002 315
Paesi Bassi3 0602 830
Regno Unito4 1203 810
Le indennità giornaliere di missione seguono gli adattamenti decisi dal Consiglio per i funzionari delle Comunità europee. ;
b)al paragrafo 2 i termini « di 330 e di 315 FB » sono sostituiti dai termini « del 25 % » ;
c)al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal testo seguente :
« L'indennità giornaliera è ridotta, per pasto offerto, del 16 % dell'importo previsto nelle colonne I e II ; le indennità previste nelle colonne I e II sono ridotte del 34 % per giorno di alloggio offerto. Gli agenti in missione, ai quali siano interamente offerti o rimborsati il vitto e l'alloggio da parte di una delle istituzioni delle Comunità, di un organismo a vocazione comunitaria, di un'amministrazione o di un'organizzazione nazionale o internazionale, percepisce, in luogo dell'indennità di missione di cui sopra, un'indennità pari al 17 % degli importi previsti nelle colonne I e II. » ;
d)il paragrafo 8 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:680:oj#art-35