Art. 35

All'allegato IV del regime, articolo 20 :

In vigore dal 23 feb 1987
a)la tabella che figura al paragrafo 1, lettera a), è sostituita dalla tabella seguente : I Categorie A e B II Categorie C e D Belgio2 3352 160 Danimarca2 8652 650 Germania3 2052 965 Grecia1 6501 525 Francia2 9902 765 Irlanda3 0602 830 Italia2 5702 380 Lussemburgo2 5002 315 Paesi Bassi3 0602 830 Regno Unito4 1203 810 Le indennità giornaliere di missione seguono gli adattamenti decisi dal Consiglio per i funzionari delle Comunità europee. ; b)al paragrafo 2 i termini « di 330 e di 315 FB » sono sostituiti dai termini « del 25 % » ; c)al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal testo seguente : « L'indennità giornaliera è ridotta, per pasto offerto, del 16 % dell'importo previsto nelle colonne I e II ; le indennità previste nelle colonne I e II sono ridotte del 34 % per giorno di alloggio offerto. Gli agenti in missione, ai quali siano interamente offerti o rimborsati il vitto e l'alloggio da parte di una delle istituzioni delle Comunità, di un organismo a vocazione comunitaria, di un'amministrazione o di un'organizzazione nazionale o internazionale, percepisce, in luogo dell'indennità di missione di cui sopra, un'indennità pari al 17 % degli importi previsti nelle colonne I e II. » ; d)il paragrafo 8 è soppresso.
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