Art. 47

All'allegato VI del regime, il testo dell'articolo 28, primo comma, è sostituito dal testo seguente :

In vigore dal 23 feb 1987
« In caso di coesistenza di più mogli divorziate aventi diritto ad una pensione di reversibilità o di una o più mogli divorziate e di una vedova aventi diritto ad una pensione di reversibilità, tale pensione è ripartita secondo la durata rispettiva dei matrimoni. Si applicano le condizioni di cui all', secondo e terzo comma. ».
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