Art. 1

In vigore dal 23 feb 1987
L'autorizzazione di cui all'articolo 29 bis è concessa, a richiesta dell'agente, per un periodo massimo di un anno. Tuttavia, l'autorizzazione può essere rinnovata alle medesime condizioni. Il rinnovo è subordinato ad una domanda dell'agente interessato, presentata almeno un mese prima della scadenza del periodo per il quale l'autorizzazione è stata concessa.
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