REGIO DECRETO·n. 1579·20 settembre 1934
Norme di attuazione e transitorie del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni.
Vigente dal 27 aprile 1971 29 articoli 4 vigenze storicizzate
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parte INORME DI ATTUAZIONE.
Art. 1Assegnazione dei magistrati al tribunale per i minorenni.Art. 2Sostituzione dei magistrati assegnati.Art. 3componenti privati: obbligo di vestire la toga in udinza .Art. 4Provvedimenti del pretore o del procuratore del Re per i minori arrestati.Art. 5Reati commessi da minorenni in concorso di maggiorenni.Art. 6Copia delle sentenze di altre autorità giudiziarie.Art. 7Provvedimenti conseguenti a sentenze di altre autorità giudiziarie.Art. 8Casellario giudiziario.Art. 9Ammissione al gratuito patrocinio.Art. 10Albo speciale dei difensori.Art. 11Nuora denominazione dei riformatori per corrigendi.Art. 12Distinzione degli stabilimenti per minorenni.Art. 13Adeguazione dei mezzi rieducativi alle condizioni socialiArt. 14Rapporto del direttore per i minorenni rieducati.Art. 15Determinazione della retta giornaliera di mantenimento.Art. 16Norme per il ricupero delle rette di mantenimento.Art. 17Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia saranno stabiliti i registri che devono essere tenuti presso il tribunale per i minorenni.parte IINORME TRANSITORIE.
Art. 18Applicabilità degli art. 19 e 20 della legge ai procedimenti in corso. Poteri della corte di cassazione.Art. 19Applicabilità dell'art. 23 della legge ai minori già sottoposti alla libertà vigilata.Art. 20Istruttorie in corso.Art. 21Procedimenti per i quali vi fu rinvio a giudizio.Art. 22Dibattimenti in corso.Art. 23Pratiche pendenti su denunzia dell'autorità di p.s.Art. 24Procedimenti in corso per le materie indicate nell'art. 32 della legge.Art. 25Minori già internati nelle case di rieducazione in applicazione dell'art. 222 codice civile.Art. 26Primo rapporto sulle condizioni di riadattamento dei minorenni non più bisognevoli di correzione.Art. 27Applicazione delle nuove norme riflettenti la difesa dei minorenni.Art. 28Spese d'ufficio.Art. 29Decorrenza dell'applicazione del decreto.Richiamato da 1 norma
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