Art. 1

LEGGE 12 marzo 1968, n. 181

In vigore dal 6 apr 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Nei tribunali per i minorenni indicati nella tabella A) allegata alla presente legge e nelle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali non si applicano le disposizioni di cui all' del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579. Nei tribunali per i minorenni indicati nella tabella B) allegata alla presente legge e nelle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali le dette disposizioni non si applicano nei soli confronti del presidente del tribunale e del procuratore della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 marzo 1968 SARAGAT MORO - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE
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LEGGE 12 marzo 1968, n. 181 (Art. 1 Disposizioni per i magistrati addetti ai tribunali per i minorenni.) — Testo vigente | Portale Normativo