Art. 1
LEGGE 12 marzo 1968, n. 181
In vigore dal 6 apr 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Nei tribunali per i minorenni indicati nella tabella A) allegata alla presente legge e nelle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali non si applicano le disposizioni di cui all' del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579.
Nei tribunali per i minorenni indicati nella tabella B) allegata alla presente legge e nelle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali le dette disposizioni non si applicano nei soli confronti del presidente del tribunale e del procuratore della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 marzo 1968
SARAGAT
MORO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
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Prourn:nir:stato:legge:1968-03-12;181#art-1