Parte I

Art. 13

Adeguazione dei mezzi rieducativi alle condizioni sociali

In vigore dal 29 ott 1934
Adeguazione dei mezzi rieducativi alle condizioni sociali dei minorenni. Le case di rieducazione di minorenni e i riformatori giudiziari sono organizzati in modo da adeguare i mezzi rieducativi alla condizione sociale dei minorenni. I vari istituti sono a tal fine distinti per la prevalenza dell'indirizzo agricolo, o industriale, o scolastico, che viene a ciascuno di essi assegnato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;1579#art-13

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