Parte II

Art. 18

Applicabilità degli art. 19 e 20 della legge ai procedimenti in corso. Poteri della corte di cassazione.

In vigore dal 29 ott 1934
In qualsiasi stato e grado del procedimento per reati commessi da persona minore degli anni 18 anteriormente al 29 ottobre 1934 sono applicabili le disposizioni degli della legge. La corte di cassazione, se non pronuncia annullamento per altro motivo, rinvia allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza per l'applicazione di legge più favorevole.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;1579#art-18

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