Parte II

Art. 20

Istruttorie in corso.

In vigore dal 29 ott 1934
Le istruttorie in corso al 29 ottobre 1934 per reati commessi da minori degli anni 18, sono trasmesse al procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni competente e proseguite in via sommaria a norma dell' della legge, salvo l'esercizio della facoltà preveduto nell'. Gli atti già raccolti conservano la loro efficacia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;1579#art-20

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