Parte II
Art. 19
Applicabilità dell'art. 23 della legge ai minori già sottoposti alla libertà vigilata.
In vigore dal 29 ott 1934
Ai minori che si trovano già sottoposti alla libertà vigilata si applicano la disposizioni dell' della legge.
Il giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni del luogo ove il minore ha la sua abituale dimora riesamina gli atti e dà i provvedimenti che gli sembrano più idonei al riadattamento del minore in conformità delle nuove disposizioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;1579#art-19