Parte I

Art. 14

Rapporto del direttore per i minorenni rieducati.

In vigore dal 29 ott 1934
Quando il direttore di una casa di rieducazione ritiene che il minorenne non è più bisognevole di correzione, riferisce immediatamente al procuratore del Re per gli opportuni provvedimenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;1579#art-14

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