Parte I

Art. 15

Determinazione della retta giornaliera di mantenimento.

In vigore dal 29 ott 1934
La retta giornaliera di mantenimento nelle case di rieducazione di minorenni, di cui è fatta menzione nel terzo capoverso dell' della legge, è determinata con provvedimento insindacabile del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per le finanze al principio di ogni esercizio finanziario. La retta potrà essere determinata in misura diversa, secondo l'organizzazione e l'indirizzo dei vari istituti, nonché secondo le località dove gli istituti stessi sono situati. Sono spese di mantenimento quelle concernenti gli alimenti, il corredo, le medicine ed il personale di educazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;1579#art-15

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