Parte II
Art. 25
Minori già internati nelle case di rieducazione in applicazione dell'art. 222 codice civile.
In vigore dal 29 ott 1934
I minori che si trovano internati nelle case di rieducazione dei minorenni in applicazione dell'art. 222 del codice civile, vi resteranno sino a quando avranno raggiunto l'età di anni 21 o saranno ritenuti non più bisognevoli di correzione, a norma dell' della legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;1579#art-25