Parte II
Art. 26
Primo rapporto sulle condizioni di riadattamento dei minorenni non più bisognevoli di correzione.
In vigore dal 29 ott 1934
Entro il primo semestre dall'applicazione della legge, i direttori delle case di rieducazione trasmetteranno al procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni dettagliato rapporto sulle condizioni di riadattamento di ciascun minorenne perché il procuratore del Re possa provocare dal tribunale i provvedimenti di dimissione di quelli non più bisognevoli di correzione morale.
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;1579#art-26