Parte II
Art. 22
Dibattimenti in corso.
In vigore dal 29 ott 1934
I dibattimenti in corso avanti il giudice di primo grado o di impugnazione, anche se sono stati sospesi o rinviati, proseguono avanti il giudice medesimo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;1579#art-22