Parte II

Art. 22

Dibattimenti in corso.

In vigore dal 29 ott 1934
I dibattimenti in corso avanti il giudice di primo grado o di impugnazione, anche se sono stati sospesi o rinviati, proseguono avanti il giudice medesimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;1579#art-22

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo