Art. 22 · Dibattimenti in corso.
Parte II

Art. 22

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Dibattimenti in corso.

In vigore dal 29 ott 1934
I dibattimenti in corso avanti il giudice di primo grado o di impugnazione, anche se sono stati sospesi o rinviati, proseguono avanti il giudice medesimo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;1579#art-22