Parte II

Art. 24

Procedimenti in corso per le materie indicate nell'art. 32 della legge.

In vigore dal 29 ott 1934
Per le materie indicate nell'art. 32 della legge tutti i procedimenti non definiti sono portati alla cognizione del tribunale per i minorenni o della sezione della corte d'appello per i minorenni. Gli atti raccolti conservano la loro efficacia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;1579#art-24

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