Parte II

Art. 23

Pratiche pendenti su denunzia dell'autorità di p.s.

In vigore dal 29 ott 1934
Le pratiche pendenti avanti il presidente del tribunale su denunzia dell'autorità di pubblica sicurezza, a norma degli articoli 177, 178 e 179 della legge sulla pubblica sicurezza, sono trasmesse al tribunale per i minorenni per i provvedimenti indicati negli della legge. Se pende il ricorso dell'esercente la patria potestà o la tutela o del pubblico ministero contro il provvedimento del tribunale, la definizione del gravame è deferita al presidente della sezione di corte d'appello per i minorenni. Gli atti già raccolti conservano la loro efficacia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;1579#art-23

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